La finalità della Legge 12 marzo 1999, n. 68. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” è quella di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro con l’aiuto di servizi di sostegno e di collocamento mirato.
La Legge n. 68/1999 si applica alle persone in età lavorativa riconosciute:
- disabili, cioè gli invalidi civili con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%;
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- non vedenti e sordomuti;
- invalidi di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;
- appartenenti alle categorie (temporaneamente assimilate a quella dei disabili in attesa di una specifica normativa) degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, nonché dei profughi e italiani rimpatriati.
Le persone con disabilità in cerca di un’occupazione che sia conforme alle proprie capacità lavorative, possono rivolgersi alla struttura provinciale per il collocamento dei disabili presso il Centro per l’Impiego nel cui territorio in cui hanno il domicilio.
Le strutture provinciali per il collocamento dei disabili operano al fine dell’informazione, dell’orientamento, della formazione e dell’effettuazione di tutte le procedure amministrative necessarie per usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 68/1999 a favore delle persone disabili.
Tali strutture, inoltre, promuovono, attuano e verificano l’inserimento lavorativo in raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi del territorio.
Le competenze delle strutture provinciali sono: la tenuta delle liste, l’avviamento lavorativo e la stipula di convenzioni con i datori di lavoro, aventi per oggetto la determinazione di programmi miranti al conseguimento degli obiettivi occupazionali del cittadino diversamente abile.
La Regione, al fine di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato dei disabili, e quindi a favorire la stabilizzazione degli stessi, concede ai datori di lavoro, contributi calcolati sul costo salariale effettivo annuale.